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Acque Reflue

Si intendono per "acque di scarico" le seguenti acque:

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Si considerano acque reflue assimiliate alle domestiche le acque reflue (art. 101, comma 7, D.Lgs. 152/2006) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett.h D.Lgs. 152/2006).

ACQUE REFLUE URBANE

Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio, di una o piu' precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che si susseguano a distanza di almeno quattro giorni da analoghe precedenti precipitazioni. Leggi tutto

Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 min.

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

L'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio ed eccedente quella di prima pioggia come precedentemente definita.

CENSIMENTO DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il presente censimento è stato elaborato sulla base delle informazioni finora fornite dalle Autorità Competenti in materia, a seguito di specifica richiesta; esso è in fase di prima attuazione e descrive quindi una rappresentazione parziale di una vasta attività, volta a delineare un quadro conoscitivo quanto più esaustivo possibile su una delle principali fonti di pressione ambientale. Con cadenza semestrale si procederà al suo progressivo aggiornamento.

Censimento aziende in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue

Scarichi industriali Rev. 12.01.21 (file KMZ)

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Open data Per queste informazioni sono disponibili dati in formato aperto.

L'Agenzia svolge attività di controllo presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani, meteorici di prima pioggia e industriali, sia pubblici che privati.

Le attività consistono prevalentemente in una fase di campionamento, effettuata dalle Aree Territoriali dei Dipartimenti, ed una fase di esecuzioni delle analisi che vengono eseguite dai laboratori delle Aree Analitiche dei Dipartimenti Provinciali.

I risultati analitici definiscono le caratteristiche del campione nelle condizioni in cui si trova lo scarico al momento del prelievo; sussiste pertanto, la generale necessità di ottenere campioni il più possibile rappresentativi delle reali condizioni qualitative e quantitative dello scarico oggetto di indagine, qualunque sia l'obiettivo che si intende perseguire.

Le attività di controllo vengono eseguite sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, domestiche, industriali e di prima pioggia che scaricano in fogna, su suolo o in corpo idrico superficiale e sono motivate da:

 

        richiesta dei Comuni/Provincia/ATO ai fini istruttori per il rilascio/rinnovo autorizzazioni;

        controlli periodici richiesti dall'Autorità competente;

      richieste degli Enti territoriali, A.G., Forze dell'Ordine, A.S.L., Prefettura, MATTM, ISPRA, ecc. al fine di effettuare controlli o  indagini;

        programmazione interna.

 

Fra i diversi obiettivi da perseguire nell'effettuazione delle attività si possono indicare come più frequenti i seguenti:

 

       valutazione della conformità dei parametri rilevati ai limiti di accettabilità previsti da leggi e regolamenti;

       controllo delle concentrazioni degli inquinanti in dipendenza del particolare ciclo produttivo o di altre condizioni che intervengono nella formazione dello scarico;

        valutazione del contributo all'inquinamento del corpo idrico e più in generale del sistema ricettore;

        controllo della funzionalità degli impianti di trattamento e depurazione;

        verifica del rispetto delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione o nell'ambito di altri disposti.

D.Lgs 152/06 Parte III

 

Il riferimento legislativo in materia di scarichi di acque reflue è rappresentato dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che alla Parte III detta i principi per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Il Titolo I all'art. 74 riporta le finalità e le definizioni, mentre il Titolo III, dedicato alla tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, al Capo III, reca la disciplina degli scarichi dall'art 100 all'art 108. In particolare, ivi è contenuta la descrizione delle diverse tipologie di scarichi.

Il Titolo IV, dedicato agli strumenti di tutela, al Capo II si occupa dell' autorizzazione agli scarichi art. 124 - 127), al Capo III, del controllo degli scarichi (art. 128 - 132).

Il Titolo V, dedicato alle sanzioni, al Capo I si occupa di quelle amministrative (art. 133 - 136), al Capo II di quelle penali (art 137).

I limiti di emissione degli scarichi idrici sono stabiliti dall'Allegato 5 alla Parte III. La tabella 1 fissa i limiti per gli impianti di acque reflue urbane, distinti per potenzialità d'impianto, espressi sia in percentuale di riduzione che in concentrazione. Nel caso di scarichi recapitanti in aree sensibili deve essere applicata anche la successiva tabella 2 dell'Allegato 5.

Nel medesimo allegato, per i limiti di tab.1 e 2 (che prevedono il campionamento medio composito nell'arco delle 24 ore), sono indicati anche il numero di campioni ammessi su base annua, per i quali la concentrazione media giornaliera dei parametri rilevati può superare i limiti tabellari, secondo lo schema ivi riportato. È previsto, altresì, il numero minimo annuo di campioni, fissato in base alla dimensione dell'impianto, che va effettuato dall'autorità competente, ovvero dal gestore, qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo. Viene inoltre prevista la verifica, da parte dell'autorità competente al controllo, del rispetto dei limiti di emissione indicati in tab. 3 per i parametri che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. In tab. 3, infatti, sono riportati i valori limite di emissione per le acque reflue urbane ed industriali in acque superficiali e in fognatura.

Al punto 1.2 del medesimo allegato sono esplicitate le prescrizioni generali per le acque reflue industriali e quelle specifiche per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, i cui limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi sono riportati in Tab. 3/A.

In tab. 4 sono riportati i valori limite di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo.

In tab. 5 sono indicate le sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tab. 3 e tab.4. 

 

 

APAT CNR IRSA: METODI ANALITICI PER LE ACQUE sez. 1030

 

NORME UNI

  • UNI EN ISO 5667-1:2007 "Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 1: Linee guida per la definizione dei programmi e delle tecniche di campionamento"
  • EC 1-2009 UNI EN ISO 5667-1:2007  "Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 1: Linee guida per la definizione dei programmi e delle tecniche di campionamento"
  • UNI EN ISO 5667-13:2011 "Qualità dell'acqua - Campionamento - Guida al campionamento di fanghi"
  • UNI EN ISO 5667-3:2018 "Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 3: Conservazione e trattamento di campioni d'Acqua"