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L'inventario delle apparecchiature contenenti PCB

Si definiscono policlorobifenili (PCB) un gruppo di composti chimici considerati, per la loro tossicità, nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, tra gli inquinanti più pericolosi poiché la loro grande stabilità ai diversi attacchi chimici li rende difficilmente degradabili acuendo l'effetto di bioaccumulazione negli organismi viventi.

La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, così come previsto dalla normativa vigente, detiene l'inventario delle apparecchiature contenenti PCB della Campania.

L'inventario delle apparecchiature contenenti PCB e la produzione e gestione di rifiuti contenti PCB in Campania.

I PCB/PCT (Policlorobifenili e Policlorotrifenili) sono composti di sintesi clorurati estensivamente impiegati, si dagli anni ’30. Infatti, quando furono sintetizzati per la prima volta nei laboratori, manifestarono immediatamente caratteristiche di notevole interesse per l’industria dell’epoca: molto stabili, non infiammabili, non conduttori di elettricità, oli dielettrici ideali per grandi trasformatori in quanto esenti dai ricorrenti incendi che ostacolavano l’imporsi dell’industria elettrica; forte potere adesivo per colle, vernici, pesticidi, additivi per gli oli lubrificanti, liquidi per scambiatori di calore. Grazie a tali caratteristiche i PCB ebbero grandissima diffusione.

Nel tempo, tuttavia, la loro resistenza all’azione di agenti chimici e biologici nonché l’uso indiscriminato li hanno resi inquinanti ambientali pressoché ubiquitari. Evidenze di accumulo e tossicità hanno, quindi, condotto gradualmente prima a restrizioni d’uso, successivamente alla “messa al bando” dei PCB. Ormai la presenza di rifiuti contenenti PCB, destinatari già dagli anni ‘70 di politiche mirate di contrasto all’utilizzo, che ne hanno sancito il divieto di produzione ed uso pressoché globale, è diminuita molto negli anni, tanto da essere considerati residuali a differenza di altre sostanze invece ancora in produzione. Sono stati, infatti, inclusi (cfr. Protocollo UN/CEE di Stoccolma Stoccolma1, Maggio 2001) tra i cosiddetti POPs (Persistent Organic Pollutants), Composti Organici Persistenti.

Le prime direttive europee in materia di PCB, finalizzate ad evitarne la dispersione nell’ambiente e ad assicurarne un corretto smaltimento, in linea con le disposizioni già previste per altri preparati pericolosi, risalgono al 1976.

Dopo una serie di ulteriori provvedimenti normativi avviene l’emanazione della Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), che abroga la precedente legislazione, riformulando la definizione di PCB e riclassificando impianti ed apparecchiature contenenti tali sostanze non solo in base alla concentrazione del PCB, ma anche in relazione al rischio di dispersione nell’ambiente.

Aspetti salienti di questa Direttiva sono: introduzione di un limite temporale per l’eliminazione dei PCB (31/12/2010); deroga alla scadenza del 2010 per gli apparecchi i cui fluidi contengano concentrazioni di PCB inferiori a 50 ppm (0,005%), consentendone lo smaltimento al termine della loro vita operativa (tale deroga si è resa necessaria per evitare un pericoloso eccesso nella domanda di smaltimento); introduzione di un censimento obbligatorio per gli apparecchi contenenti PCB in percentuale superiore allo 0,005% e che abbiano un volume superiore ai 5 dm3; promozione della revisione e decontaminazione degli impianti e delle apparecchiature contenenti PCB, ancora in esercizio. Alla stessa direttiva attengono: il divieto di separazione dei PCB da altre sostanze a scopo di riutilizzo; il divieto di impiego dei PCB anche nei trasformatori e nei sistemi chiusi; il divieto di incenerimento dei PCB sulle navi.

La normativa europea è stata poi ulteriormente rinnovata dalle seguenti diposizioni:

Decisione 2001/68/CE della Commissione del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti. Rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE; il Regolamento prevede in particolare che “Fatta salva la Direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025”.

L'articolo 3 del D.lgs. 209/99 prevede che presso le Sezioni regionali del Catasto dei Rifiuti di ARPA sia organizzato un inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 suddivisi in:

>apparecchi contenenti PCB con una percentuale superiore allo 0,05% in peso e

apparecchi contenenti PCB con una percentuale compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.

Il Decreto Legislativo stabilisce, inoltre, quali devono essere le informazioni che i detentori degli apparecchi devono trasmettere con cadenza biennale o entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi o delle quantità di PCB detenuti (art. 3, comma 3, D.lgs. 209/99) alla Sezione Regionale del Catasto, che provvede quindi all'aggiornamento continuo della banca dati.

Il D.M. 11/10/2001 definisce una modulistica per la trasmissione di tali informazioni da parte dei detentori alla Sezione regionale del Catasto.

Su queste basi la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ha costituito l'inventario previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 209/99, anche ai fini della redazione del programma regionale di decontaminazione e smaltimento (art.4).

L'inventario è realizzato attraverso le comunicazioni biennali dei detentori di apparecchiature e fluidi contenenti PCB a partire dal 2000.

La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, così come previsto dalla normativa vigente, detiene l'inventario delle apparecchiature contenenti PCB della Campania.

Nella ormai consueta collaborazione con ISPRA, dal 2003 elabora e trasmette annualmente tutti i dati disponibili sia per la redazione del rapporto Rifiuti Urbani, sia per quello degli Speciali e sia per ciò che concerne le statistiche da inviare alla Commissione Europea sui PCB.

In particolare, per i PCB viene trasmesso copia dell'inventario regionale e viene compilato il questionario specifico per le successive comunicazioni alla Commissione Europea.

Tale inventario, aggiornato al maggio 2023, evidenzia il censimento di un totale di 546 apparecchi in uso, di questi quelli con una concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 mg/kg risultano essere 506; sul totale delle apparecchiature con concentrazione compresa tra i 50 e 500 mg/kg censite (506), 279 apparecchiature sono detenute dalla società elettrica ENEL.

Si rileva, inoltre, che al maggio 2023 risultano censite n. 40 apparecchiature con concentrazione di PCB superiore a 500 mg/Kg non ancora smaltite.

 

   

Provincia

Apparecchi con concentrazione di PCB > 500 mg/kg

AVELLINO

0

BENEVENTO

0

CASERTA

14

NAPOLI

22

SALERNO

4

 

4

 

 

Provincia

Apparecchi con concentrazione di PCB < 500 mg/kg

AVELLINO

19

BENEVENTO

15

CASERTA

136 (di cui 81 ENEL)

NAPOLI

172 (di cui 91 ENEL)

SALERNO

164 (di cui 107 ENEL)

 

506 (di cui 279 ENEL)

 

Produzione e Gestione di rifiuti contenenti PCB anni 2018-2022

Nella figura sottostante è riportato l’andamento della produzione di rifiuti contenenti PCB in Campania nel quinquennio 2018-2022. Emerge che la maggiore produzione è concentrata nella provincia di Napoli ed il dato condiziona il complessivo andamento a livello regionale. Nelle altre province i dati di produzione sono decisamente inferiori, se non nulli per la provincia di Avellino, ad eccezione del dato del 2019 della provincia di Salerno.  In generale si assiste ad un costante decremento della produzione dal 2018 al 2021 (anche a causa della pandemia da Covid 19), per poi verificare una ripresa nell’anno 2022.

Relativamente alla gestione di rifiuti contenenti PCB, si rileva un consistente ricorso all'utilizzo di impianti extraregionali. Infatti, nel 2022, ultimo anno disponibile, rispetto ad una produzione regionale di 83.885 kg di rifiuti contenti PCB alla quale va sommata una quota di rifiuti importati da altre regioni di 7.181 kg per un totale di 91.066 kg, si rileva che solo 30.306 kg sono stati avviati nei 7 impianti regionali esistenti. La restante parte è stata invece avviata in impianti di gestione siti in LAZIO per la stragrande maggioranza (58.290 kg) e in minima parte in PUGLIA, PIEMONTE e BASILICATA.

Produzione e Importazioni Rifiuti contenenti PCB Campania anno 2022

Destinazioni Rifiuti contenenti PCB – Campania anno 2022.

Normativa comunitaria

- Direttiva 96/59/CE: Smaltimento dei Policlorodifenili e dei Policlorotrifenili (PCB/PCT);

- Decisione 2001/68/CE della Commissione del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

- Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti. Rifusione del regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

- Direttiva del Parlamento e Consiglio europeo relativa a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Abrogazione direttiva 2002/96/Ce, del 4 luglio 2012, n.2012/19/UE (GUUE 24 luglio 2012 n. L 197);

- Decisione (UE) 03/04/2020, n. 519

Normativa nazionale

- D.Lgs. n. 209/99 e ss.mm.ii;

- D.M. 11 ottobre 2001;

- L. n. 62 del 18/04/2005.