Accesso agli atti
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Accesso agli atti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla L.241/1990, in particolare Capo V (artt. 22-28). Ai sensi dell’articolo 22, possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. L’esercizio di tale diritto si svolge nel rispetto dei casi di esclusione previsti dalla normativa, in particolare dall’art. 24 della L. 241/1990.
COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di presa visione o copia dei documenti amministrativi detenuti dall’ARPAC. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili le richieste generiche. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc .pdf), da inviare all’URP tramite PEC, posta raccomandata o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati.
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è il diritto riconosciuto a chiunque di accedere alle informazioni ambientali di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 195/2005, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse. L’esercizio di tale diritto si svolge nel rispetto dei casi di esclusione previsti dalla normativa, in particolare dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 195/2005.
COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali si esercita mediante la richiesta di presa visione o copia delle informazioni ambientali detenute dall’ARPAC. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione aventi carattere ambientale; sono pertanto ritenute inammissibili le richieste generiche. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc .pdf), da inviare all’URP tramite PEC, posta raccomandata o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati.
Il diritto di accesso civico generalizzato (cd. FOIA)
Il cd. FOIA è il diritto riconosciuto a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ARPAC, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. L’esercizio di tale diritto si svolge nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla normativa, in particolare dall’articolo 5 bis del d.lgs. n. 33/2013.
COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso civico generalizzato non richiede la motivazione e si esercita mediante richiesta di presa visione o copia dei documenti. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili le richieste generiche. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc .pdf), da inviare all’URP tramite PEC, posta raccomandata o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati.
Il diritto di accesso civico (cd. accesso civico “semplice”)
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati, nel caso in cui l’ARPAC non abbia adempiuto al relativo obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
COME SI ESERCITA
Il diritto di accesso civico “semplice” non richiede la motivazione e si esercita chiedendo la pubblicazione obbligatoria ex lege sul sito web istituzionale di dati, documenti e informazioni detenuti dall’ARPAC, qualora non siano stati pubblicati o pubblicati parzialmente. Per formulare la domanda si può compilare l’apposito modulo (.doc .pdf), da inviare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite PEC, posta raccomandata o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati.
Registro degli accessi agli atti 2023 - I semestre
Registro degli accessi agli atti 2022
Registro degli accessi agli atti 2021
Registro degli accessi agli atti 2020
Registro degli accessi agli atti 2019