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L'inventario delle apparecchiature contenenti PCB

Si definiscono policlorobifenili (PCB) un gruppo di composti chimici considerati, per la loro tossicità, nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, tra gli inquinanti più pericolosi poiché la loro grande stabilità ai diversi attacchi chimici li rende difficilmente degradabili acuendo l'effetto di bioaccumulazione negli organismi viventi.

La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, così come previsto dalla normativa vigente, detiene l'inventario delle apparecchiature contenenti PCB della Campania.

L'articolo 3 del D.Lgs. 209/99 prevede che presso le Sezioni regionali del Catasto dei Rifiuti di ARPA sia organizzato un inventario degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 suddivisi in:

apparecchi contenenti PCB con una percentuale superiore allo 0,05% in peso e

apparecchi contenenti PCB con una percentuale compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.

Il Decreto legislativo definisce inoltre quali devono essere le informazioni che i detentori degli apparecchi devono trasmettere con cadenza biennale o entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi o delle quantità di PCB detenuti (art. 3, comma 3, D.Lgs. 209/99) alla Sezione Regionale del Catasto, che provvede quindi all'aggiornamento continuo della banca dati . 

Il D.M. 11/10/2001 definisce una modulistica per la trasmissione di tali informazioni da parte dei detentori alla Sezione regionale del Catasto. 

Su queste basi la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ha costituito l'Inventario previsto dall'art. 3 del d. lgs. 209/99, anche ai fini della redazione del programma regionale di decontaminazione e smaltimento (art.4).

L'inventario è realizzato attraverso le comunicazioni biennali dei detentori di apparecchiature e fluidi contenenti PCB a partire dal 2000.

La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, così come previsto dalla normativa vigente, detiene l'inventario delle apparecchiature contenenti PCB della Campania.

Nella ormai consueta collaborazione con ISPRA, dal 2003 elabora e trasmette annualmente tutti i dati disponibili sia per la redazione del rapporto Rifiuti Urbani, sia per quello degli Speciali e sia per ciò che concerne le statistiche da inviare alla Commissione Europea sui PCB.

In particolare per i PCB viene trasmesso copia dell'inventario regionale e viene compilato il questionario specifico per le successive comunicazioni alla Commissione Europea

Tale inventario, aggiornato al marzo 2017, evidenzia il censimento di 1089 apparecchi in uso con una concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 mg/kg; sul totale dei censiti 861 sono detenuti dalla società elettrica ENEL.

Si rileva, inoltre, che al dicembre 2018, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, risultano censite n. 47 apparecchiature con concentrazione di PCB superiore a 500 mg/Kg non ancora smaltite.

Relativamente alla gestione di rifiuti contenenti PCB, si rileva un consistente ricorso all'utilizzo di impianti extraregionali. Infatti, nel 2017, rispetto ad una produzione regionale di 355.697 kg di rifiuti contenti PCB, si rileva che solo 116.640 kg sono stati avviati negli 8 impianti regionali esistenti. La restante parte è stata invece avviata in impianti di gestione siti in EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, LOMBARDIA e PIEMONTE.

 

Anno 2017 Produzione e Gestione dei rifiuti pericolosi contaminati da PCB e contenenti PCB

Il D.lgs. 209/99 ha stabilito che per Policlorobifenili (PCB) debbano intendersi:

i policlorobifenili;

i policlorotrifenili;

il monometil-tetracloro-difenilmetano; il monometil-dicloro-difenilmetano; il monometil-dibromo-difenilmetano;

ogni miscela delle suddette sostanze che presenti una concentrazione complessiva superiore a 50 mg/kg (0,005% in peso).

La Comunità Europea è intervenuta sull'argomento agendo da un lato sulla limitazione dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose, tra cui i PCB, con diverse Direttive: Direttiva 76/769/CEE e successive modifiche (Direttiva 82/828/CEE, Direttiva 85/467/CEE, e Direttiva 89/677/CEE che riporta l'ottava modifica fissando il limite massimo di concentrazione a 50 ppm) e dall'altro lato regolandone lo smaltimento con la Direttiva 76/403/CEE successivamente sostituita dalla Direttiva 96/59/CE.

In Italia la Direttiva 85/467/CEE è stata recepita con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 24 maggio 1988 "Attuazione della Direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della Direttiva CEE n. 76/769 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183"  che vieta l'immissione ed il commercio di PCB e delle apparecchiature che li contengono.

La Direttiva 96/59/CE sullo smaltimento è stata recepita in Italia con il D.lgs. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" che prevede un inventario delle apparecchiature contenenti PCB di dimensione superiore ai 5 dm3 e lo smaltimento o decontaminazione entro il 2009 per quelle contenenti una percentuale di PCB superiore allo 0,05%.

La Legge n. 62/05 del 18/04/05 all'articolo 18 modifica gli obblighi di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi soggetti ad inventario e introduce l'obbligo di integrare la comunicazione prevista dall'art. 3 del D.lgs. 209/99 con un programma temporale di smaltimento e con l'indicazione del percorso di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi, con le seguenti scadenze:

la dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2005;

la dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2007;

la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2009.

Inoltre, all'art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 62/05, si precisa che solo i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato D.Lgs. n. 209 del 1999.