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Utilizzo di terre e rocce da scavo

Il termine terre e rocce da scavo indica il suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera. La materia è disciplinata dal DPR 120/2017 che prende in considerazione:

la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di grandi dimensioni, con produzione maggiore di 6000mc, o assoggettati a VIA-VI-AIA, e da cantieri di piccole dimensioni, con produzione inferiore a 6000 mc;

  • la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il Titolo II del DPR 120/2017è dedicato alla disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti e le procedure da seguire, affinché il relativo utilizzo avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ l’ambiente. La norma attribuisce specifiche responsabilità in capo al produttore delle terre e rocce da scavo che è tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.4.

Nel caso in cui le terre e rocce provengano da canteri di grandi dimensioni, relativi ad opere soggette a VIA-AIA, il produttore deve redigere, tra gli elaborati progettuali, un piano di utilizzo in conformità alla specifica disciplina di cui all’art. 9 del decreto. Il contenuto minimo del piano di utilizzo è dettagliato nell’Allegato 5. Qualora le terre vengano riutilizzate nello stesso sito di produzione occorre predisporre un piano preliminare di utilizzo in sito ai sensi dell’art. Leggi tutto

24 comma 3.

Invece, per i cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA-AIA, la sussistenza delle condizioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è attestata, ai sensi dell’art. 21, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello di cui all’All.6 del decreto. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo, al Comune del sito di produzione e al Dipartimento Arpac territorialmente competente, nonché al Comune del sito di destinazione e al relativo Dipartimento Arpac di riferimento. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, “il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", ovvero dal Legale Rappresentante della Ditta che effettua lo scavo. Nel caso di completo riutilizzo in sito sono ritenute accettabili dichiarazioni sottoscritte anche dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori. Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui l’opera, nella quale le terre e rocce da scavo sono destinate ad essere utilizzate, preveda delle tempistiche superiori.

Le terre e rocce, qualificate come sottoprodotti, destinate fuori dal sito di produzione devono essere sempre accompagnate da un documento di trasporto, secondo il modello di cui all’All. 7.

L’ avvenuto utilizzo delle terre e rocce da parte dell’esecutore del piano di utilizzo o del produttore è attestato, a conclusione dei lavori, mediante la trasmissione all’Autorità Competente e all’Arpac della relativa dichiarazione secondo la modalità stabilita nell’All.8 del decreto. Tale adempimento deve essere effettuato entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto e la conseguente applicazione della disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nella seguente tabella1 sono sintetizzate, per una più immediata lettura, le tipologie di dichiarazioni previste dal DPR 120/2017.


 

1 Linee guida SNPA n. 22/2019

Modulistica per l'utilizzo dei materiali da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120/2017

La modulistica allegata è costituita da format elaborati delle diverse dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da utilizzarsi direttamente a cura degli istanti nell'ambito delle previste comunicazioni.

(N.B. Per visualizzare i moduli è necessario salvare i singoli file .pdf sul proprio pc, cliccando sul sottostante collegamento ipertestuale, poi aprire il file con una versione recente di Adobe Acrobat Reader e procedere con la compilazione.)

 

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7)

Dichiarazione di utilizzo (art. 21)

 

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L’attività di controllo agenziale in materia di terre e rocce da scavo è principalmente svolta sulla base di quanto previsto dagli artt. 9 e 21 del DPR 120/2017, rispettivamente inerenti ai Piani di Utilizzo per i cantieri di dimensioni superiori a 6000 mc di opere soggette a VIA-AIA e alle dichiarazioni di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non soggetti a VIA-AIA.

Le Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale n. 22/2019 costituiscono ulteriore riferimento per l’Agenzia nell’espletamento delle attività di competenza e garantiscono uniformità nelle attività svolte da tutto il sistema agenziale, definendo i criteri sia per la programmazione delle ispezioni, controlli e verifiche sia per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla valutazione preliminare del piano di utilizzo.

Per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA- AIA, i controlli di competenza tengono conto non solo di quanto attestato mediante la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che deve essere inclusa nel PUT, ma anche delle specifiche indicazioni che sono contenute negli atti di autorizzazione e/o definite di concerto all’Autorità Competente nel corso del procedimento di autorizzazione dell’opera, o su eventuale richiesta del proponente

I grafici che seguono sintetizzano le attività svolte dall’Agenzia a partire dall’anno 2018, distinte per province.

 

Per quanto attiene alle terre e rocce provenienti dai cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA AIA, le attività di controllo svolte dall’Agenzia, così come definite nel dettaglio dalle Linee Guida SNPA, prevedono l’esame della documentazione per verificare la completezza formale delle principali informazioni riportate nella dichiarazione di cui all’allegato 6.

In particolare, ai sensi dell’art. 71 c.3 del DPR 445/2000, qualora vengano evidenziate irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, se ne deve dare notizia all’interessato e, per conoscenza, al Comune del luogo di produzione (e all’autorità competente, se diversa dal Comune). Tale comunicazione all’interessato deve essere di norma effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione. L’interessato è tenuto, quindi, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza di ciò il procedimento non ha seguito, pertanto non si potrà considerare applicabile il regime di deroga dalla normativa dei rifiuti previsto dal DPR 120/2017 per le terre e rocce da scavo.

Le risultanze del controllo di completezza rappresentano la base per la programmazione annuale dei controlli che viene stabilita in fase di redazione dei Programmi Annuali delle Attività e che prevede anche l’espletamento di controlli in campo.

Nei grafici che seguono sono rappresentate, per province, le verifiche svolte, dall’anno 2018 al 2023, sulle dichiarazioni di utilizzo ex art. 21 e le ulteriori attività di controllo effettuate mediante sopralluoghi.