l deposito temporaneo e/o lo stoccaggio (presso l'impianto di depurazione o presso altro centro di deposito);
l'attività di trattamento finalizzato alla stabilizzazione e l'eventuale condizionamento del fango;
la raccolta dei fanghi ed il loro trasporto (ad eccezione del trasporto interpoderale del fango condizionato)
sono assoggettate alla normativa rifiuti ovvero alle norme dettate dalla parte IV del D. Lgsn.152 del 2006 e s.m.i.
La normativa di riferimento per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, stabilisce, tra le altre cose, le seguenti condizioni:
- i fanghi devono essere sottoposti a trattamento (biologico,chimico o termico) in modo da ridurre in maniera rilevante il potere fermentescibilee gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione (rif. art.3, c.1, lettera a) - D. Lgs99/1992);
- i fanghi devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno (rif. art. 3, c.1, lettera b) - D.Lgs99/1992);
- i fanghi non devono contenere sostanze tossiche e nocive (pericolose ndr) e/o persistenti e/o bioaccumulabiliin concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale (rif. art.3, c.1, lettera c) - D.Lgs99/1992).
Questi tre punti costituiscono i principi fondamentali su cui basare la valutazione dell'idoneità sul piano agronomico, della tutela ambientale e sanitaria di una determinata combinazione fanghi/suolo.
L'Agenzia, mediante tecnici della Direzione Tecnica/UOC Monitoraggi e Controlli/U.O. Rifiuti ed Uso del Suolo, ha operato, di concerto con l'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato Agricoltura, alla redazione della "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione".
La disciplina tecnica in questione, il cui iter di approvazione è iniziato ad agosto 2013, prevede norme, prescrizioni e divieti al fine di garantire la protezione dell'ambiente nonché semplificazioni e deroghe per i fanghi prodotti dalle industrie agroalimentari.
Il tavolo tecnico incaricato dell'elaborazione del disciplinare ha tenuto conto sia delle esperienze di altre regioni sia delle criticità ambientali regionali. In questo senso, quindi, tenendo anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche più recenti è stato applicato, al massimo livello possibile, il principio di precauzione al fine di minimizzare l'impatto ambientale connesso con l'uso agronomico dei fanghi di depurazione.
In particolare, il disciplinare prescrive, tra l'altro, l'adozione di un articolato protocollo gestionale ed analitico al fine del controllo della qualità delle seguenti matrici con la tempistica indicata:
dei terreni prima, dello spandimento dei fanghi;
dei fanghi presso gli impianti di depurazione e presso le aree di stoccaggio prima del loro successivo utilizzo sui terreni;
dei terreni dopo lo spandimento dei fanghi.
La Regione prevede, infine, di realizzare un apposito Piano di Monitoraggio delle attività connesse con lo spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione e l'allestimento di uno specifico sistema informativo on line.
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