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L'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

I fanghi di depurazione rappresentano il residuo finale che si estrae dai bacini di sedimentazione degli impianti che trattano acque reflue provenienti da insediamenti domestici, industriali o misti.

Una delle possibili soluzioni di riutilizzo successivo dei fanghi è rappresentata dallo spandimento sui suoli a beneficio dell'agricoltura. Tale pratica, se correttamente attuata, consente da una parte il recupero del valore fertilizzante del fango (grazie alla suo contenuto di componenti minerali ed organiche), dall'altra permette di alleggerire i problemi ambientali e gli oneri dello smaltimento in discariche controllate, ottenendo nel frattempo un grande risparmio nell'uso di concimi di sintesi e di ammendanti. Proprio per questi motivi, anche l'Unione Europa ha elaborato una normativa di settore che favorisce ed incentiva l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, in alternativa alla combustione o all'invio in discarica. Non si può, però, non sottolineare che anche l'utilizzo in agricoltura dei fanghi presenta determinate criticità riconducibili alla possibile presenza in essi di composti organici nocivi, metalli pesanti, organismi e microrganismi patogeni.

In tal senso la normativa italiana di riferimento, il D. Lgsn.99/92, fornisce indicazioni di base da rispettare, sia in termini di gestione che di analisi. Leggi tutto

Il decreto appena citato, emanato in attuazione della Direttiva 86/278/CEE, detta le norme che disciplinano esclusivamente l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ovvero detta le condizioni necessarie affinché i fanghi residui dalle operazioni di depurazione dei reflui possano essere utilizzati come fertilizzanti in agricoltura; tutte le altre operazioni eseguite prima dell'utilizzo ovvero:

l deposito temporaneo e/o lo stoccaggio (presso l'impianto di depurazione o presso altro centro di deposito);

l'attività di trattamento finalizzato alla stabilizzazione e l'eventuale condizionamento  del fango;

la raccolta dei fanghi ed il loro trasporto (ad eccezione del trasporto interpoderale del fango condizionato) 

sono assoggettate alla normativa rifiuti ovvero alle norme dettate dalla parte IV del  D. Lgsn.152 del 2006 e s.m.i.

La normativa di riferimento per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, stabilisce, tra le altre cose, le seguenti condizioni:

  1. i fanghi devono essere sottoposti a trattamento (biologico,chimico o termico) in modo da ridurre in maniera rilevante il potere fermentescibilee gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione (rif. art.3, c.1, lettera a) - D. Lgs99/1992);
  2. i fanghi devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno (rif. art. 3, c.1, lettera b) - D.Lgs99/1992);
  3. i fanghi non devono contenere sostanze tossiche e nocive (pericolose ndr) e/o persistenti e/o bioaccumulabiliin concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale (rif. art.3, c.1, lettera c) - D.Lgs99/1992).

Questi tre punti costituiscono i principi fondamentali su cui basare la valutazione dell'idoneità sul piano agronomico, della tutela ambientale e sanitaria di una determinata combinazione fanghi/suolo.

 

L'Agenzia, mediante tecnici della Direzione Tecnica/UOC Monitoraggi e Controlli/U.O. Rifiuti ed Uso del Suolo, ha operato, di concerto con l'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato Agricoltura,  alla redazione della "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione".

La disciplina tecnica in questione, il cui iter di approvazione è iniziato ad agosto 2013,  prevede norme, prescrizioni e divieti al fine di garantire la protezione dell'ambiente nonché semplificazioni e deroghe per i fanghi prodotti dalle industrie agroalimentari.

Il tavolo tecnico incaricato dell'elaborazione del disciplinare ha tenuto conto sia delle esperienze di altre regioni sia delle criticità ambientali regionali. In questo senso, quindi, tenendo anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche più recenti è stato applicato, al massimo livello possibile, il principio di precauzione al fine di minimizzare l'impatto ambientale connesso con l'uso agronomico dei fanghi di depurazione.

In particolare, il disciplinare prescrive, tra l'altro, l'adozione di un articolato protocollo gestionale ed analitico al fine del controllo della qualità delle seguenti matrici con la tempistica indicata:

dei terreni prima, dello spandimento dei fanghi;

dei fanghi presso gli impianti di depurazione e presso le aree di stoccaggio prima del loro successivo utilizzo sui terreni;

dei terreni dopo lo spandimento dei fanghi.

La Regione prevede, infine, di realizzare un apposito Piano di Monitoraggio delle attività connesse con lo spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione e l'allestimento di uno specifico sistema informativo on line.

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Allo stato attuale ARPAC non ha svolto attività di iniziativa sulla tematica in questione. Non appena disponibili saranno pubblicati le risultanze dei controlli eventualmente effettuati.

Direttiva Consiglio Ue 86/278/Cee - Utilizzazione dei fanghi di depurazione.

D.Lgs.n. 99/92 - Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.prova

D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 

DGR n.1220 del 2007 - Piano di Tutela delle acque della regione Campania.

DGR n. 209/2007 - Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004.

DGR 771/2012 - Disciplina tecnica regionale sull'utilizzo agronomico dei reflui di allevamento.

DGR n. 56/2013 - Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui alla DGR 700/2006 e proposta di una nuova delimitazione – BURC n. 15 del 11/03/2013.

DGR n. 398/2006 - Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari.

DRD n. 284 del 27 luglio 2011 - Norme tecniche per la valutazione della capacità d'uso dei suoli mediante indagine pedologica sito specifica.

DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazioneunica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Delibera G.R.C. n. 170 del 03/06/2014 - Approvazione disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione 

Circolare del 20/01/2016 - Indicazioni operative in riferimento alla disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione di cui alla Delibera G.R.C. n. 170 del 03/06/2014

Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016 - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Approvazione "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza".

Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59".

Modello unico regionale di "Istanza di autorizzazione Unica Ambientale   - AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59".

Modello di "Comunicazione di avvio del procedimento"  - (art. 7 Legge 241/1990) per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59.

DGR n. 239 del 24.05.2016 che modifica la DGR n.170 del 03.06.2014 -  Approvazione disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione. modifiche. Approvazione testo coordinato.

Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione: testo coordinato

Allegati da 1 a 6 – Disciplina

Allegato 7: registro di utilizzazione

Legge regionale n. 14 del 26.05.16 -  Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti.