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EMAS Eco-Management and Audit Scheme

Il Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS - Regolamento CE 1221/2009), è uno strumento al quale possono aderire volontariamente le Organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di essa, che intendano valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e si impegnino a fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti sulla propria gestione ambientale.

Il vigente Regolamento EMAS è il n. 1221 (EMAS III) emanato nel 2009.

Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono:

dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale

impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali

dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate

coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione

pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna

La procedura di registrazione prevede che la Dichiarazione Ambientale venga esaminata anche dal Comitato Nazionale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (detto "Comitato EMAS") - organo competente nazionale per l'EMAS - a seguito di un controllo, da parte delle autorità ambientali locali (le ARPA).

L'organizzazione che ottiene la registrazione EMAS riceve un riconoscimento pubblico che ne conferma la qualità ambientale e garantisce l'attendibilità delle informazioni relative alle sue performance ambientali. Leggi tutto

Le organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione sono inserite nell'elenco nazionale e possono utilizzare l'apposito logo, secondo le procedure ed i requisiti di utilizzo stabiliti dal regolamento comunitario.

Il logo è garanzia di una pianificata e sistematica attenzione alle problematiche ambientali oltre che di un oggettivo e attendibile impegno verso la prevenzione ed il miglioramento continuo.

La procedura di registrazione EMAS comporta oneri che, nel tempo, si traducono in vantaggi connessi, secondo le scelte ambientali prospettate, a risparmio di energia e di altre risorse oltre che a maggiori opportunità di mercato.

L'UE intende incoraggiare le organizzazioni a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale.

 

Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione deve:

Effettuare una analisi ambientale.

Esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione, quadro normativo, prassi e procedure di gestione ambientale già in uso.

Dotarsi di un sistema di gestione ambientale

Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace sistema di gestione ambientale che punti a realizzare la politica ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il sistema deve specificare responsabilità, mezzi, procedure operative, esigenze di formazione, provvedimenti di monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione.

Effettuare un audit ambientale.

Valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione, e delle norme vigenti.

Predisporre una dichiarazione ambientale.

La dichiarazione ambientale deve descrivere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati ed indicare in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale.

Ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS.

Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale.

Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro.

La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.

 

L'Organismo Competente, che in Italia è rappresentato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - sezione EMAS Italia, ricevuta la richiesta di registrazione, si avvale dell'ISPRA che ha il compito di accertare che le condizioni stabilite dal Regolamento 1221/09 siano soddisfatte.

L'attività dell'ISPRA si articola quindi come di seguito sinteticamente riportato:

1.     verifica della completezza della documentazione;

2.     esame della dichiarazione ambientale;

3.     acquisizione, da parte delle ARPA/APPA, delle informazioni relative al pieno rispetto della legislazione ambientale applicabile all'Organizzazione che fa richiesta di registrazione;

4.     accertamento dell'assenza di pertinenti reclami delle parti interessate o della loro risoluzione positiva.

L'ISPRA, acquisita la documentazione relativa alla richiesta di registrazione, avvia il procedimento entro 15 giorni, inviando alle ARPA/APPA e, per conoscenza, all'Organizzazione Proponente richiesta sulla verifica del rispetto degli obblighi normativi in materia ambientale.

Entro 60 giorni l'ARPA fornisce riscontro alla richiesta ISPRA trasmettendo gli esiti dell'attività istruttoria.Il Comitato – Sezione EMAS Italia, acquisiti i risultati dell'attività svolta dall'ISPRA con il supporto dell'ARPA, adotta la relativa delibera dandone comunicazione all'Organizzazione, al Verificatore Ambientale ed all'ARPA stessa.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia, acquisiti i risultati dell'attività svolta dall'ISPRA con il supporto dell'ARPA, adotta la relativa delibera dandone comunicazione all'Organizzazione, al Verificatore Ambientale ed all'ARPA stessa.

 

 

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 Per queste informazioni sono disponibili dati in formato aperto.

ARPAC ha effettuato, per conto di ISPRA, la verifica di conformità alla legislazione ambientale delle Organizzazioni registrate EMAS in Regione Campania. Ad oggi sono attive 51 registrazioni di cui alcune afferenti più siti.

I siti registrati sono stati localizzati geograficamente e sono state rese disponibili al pubblico anche le relative dichiarazioni ambientali. E' stata resa disponibile anche l'elencazione delle agevolazioni a cui possono accedere le Organizzazioni iscritte ad EMAS.

 

Regolamento (CE) n. 761/2001 - EMASRegolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Decisione della Commissione N. 681/2001/CEDecisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento(CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Raccomandazione della Commissione N. 680/2001/CERaccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Regolamento (CE) n. 29/2002Regolamento (CE) N. 29/2002 della Commissione del 19 dicembre 2001, che modifica il Regolamento (CE) N. 3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

Raccomandazione della Commissione N. 532/2003/CERaccomandazione della Commissione del 10 luglio 2003 relativa agli orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali.

Risposta della Commissione al quesito sull'uso del logo EMAS su imballaggi contenenti più di un prodottoCommission Response on the request to use the EMAS logo on packaging used for several different products Doc. ENV. G2 D(2004) 720188 - 28 June 2004.

Regolamento (CE) N. 196/2006 della Commissionedel 3 febbraio 2006 che modifica l' allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE.

Decisione della Commissione 2006/193/CE del 1° marzo 2006recante norme sull' utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consigliodel 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE rev. 2.

Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  25  novembre  2009 sulla´adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e 2006/193/CE.

Decisione della Commissione del 7 dicembre 2011 relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009.

Procedura per la registrazione delle Organizzazioni aventi sede ed operanti nel territorio italiano ai sensi del Regolamento CE 1221/2009. Rev. 11

Decisione della Commissione del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire ad EMAS