Il logo è garanzia di una pianificata e sistematica attenzione alle problematiche ambientali oltre che di un oggettivo e attendibile impegno verso la prevenzione ed il miglioramento continuo.
La procedura di registrazione EMAS comporta oneri che, nel tempo, si traducono in vantaggi connessi, secondo le scelte ambientali prospettate, a risparmio di energia e di altre risorse oltre che a maggiori opportunità di mercato.
L'UE intende incoraggiare le organizzazioni a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale.
Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione deve:
Effettuare una analisi ambientale.
Esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte: processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione, quadro normativo, prassi e procedure di gestione ambientale già in uso.
Dotarsi di un sistema di gestione ambientale
Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace sistema di gestione ambientale che punti a realizzare la politica ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di miglioramento definiti dal vertice aziendale. Il sistema deve specificare responsabilità, mezzi, procedure operative, esigenze di formazione, provvedimenti di monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione.
Effettuare un audit ambientale.
Valutare l'efficacia del sistema di gestione e le prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione, e delle norme vigenti.
Predisporre una dichiarazione ambientale.
La dichiarazione ambientale deve descrivere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati ed indicare in che modo e con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale.
Ottenere la verifica indipendente da un verificatore EMAS.
Un verificatore accreditato da un organismo di accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale.
Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato membro.
La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale.
L'Organismo Competente, che in Italia è rappresentato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - sezione EMAS Italia, ricevuta la richiesta di registrazione, si avvale dell'ISPRA che ha il compito di accertare che le condizioni stabilite dal Regolamento 1221/09 siano soddisfatte.
L'attività dell'ISPRA si articola quindi come di seguito sinteticamente riportato:
1. verifica della completezza della documentazione;
2. esame della dichiarazione ambientale;
3. acquisizione, da parte delle ARPA/APPA, delle informazioni relative al pieno rispetto della legislazione ambientale applicabile all'Organizzazione che fa richiesta di registrazione;
4. accertamento dell'assenza di pertinenti reclami delle parti interessate o della loro risoluzione positiva.
L'ISPRA, acquisita la documentazione relativa alla richiesta di registrazione, avvia il procedimento entro 15 giorni, inviando alle ARPA/APPA e, per conoscenza, all'Organizzazione Proponente richiesta sulla verifica del rispetto degli obblighi normativi in materia ambientale.
Entro 60 giorni l'ARPA fornisce riscontro alla richiesta ISPRA trasmettendo gli esiti dell'attività istruttoria.Il Comitato – Sezione EMAS Italia, acquisiti i risultati dell'attività svolta dall'ISPRA con il supporto dell'ARPA, adotta la relativa delibera dandone comunicazione all'Organizzazione, al Verificatore Ambientale ed all'ARPA stessa.
Il Comitato – Sezione EMAS Italia, acquisiti i risultati dell'attività svolta dall'ISPRA con il supporto dell'ARPA, adotta la relativa delibera dandone comunicazione all'Organizzazione, al Verificatore Ambientale ed all'ARPA stessa.
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