Si definiscono "sostanze pericolose" le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 al D.lgs. 105/2015, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.
Si definisce "incidente rilevante" un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose
ADEMPIMENTI A CARICO DEI GESTORI DEGLI STABILIMENTI RIR
I gestori degli stabilimenti RIR, in relazione alla categoria di appartenenza (soglia inferiore o soglia superiore), debbono adempiere a specifici obblighi, oltre che all'obbligo generale di prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente (articolo 12 comma 1 del D.lgs. 105/2015).
In particolare, i gestori degli Stabilimenti di soglia inferiore, ai sensi degli artt. 13, 14 e 21 del D.lgs. 105/2015, debbono:
· Trasmettere la "Notifica" e le informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 del D.lgs. 105/2015 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l'ISPRA, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Comune, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CTR) competenti per territorio entro i termini prescritti. La notifica, sottoscritta nella forma di autocertificazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore aggiorna la notifica e le informazioni di cui all'allegato 5 al D.lgs. 105/2015, prima dei seguenti eventi:
una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantità oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;
modifica dello stabilimento o di in impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio;
chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;
variazione dei dati e delle informazioni già trasmesse.
Redigere il "Documento", che deve essere conservato in stabilimento a disposizione delle autorità competenti per le misure di controllo, che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). Il documento, da redigere secondo le linee guida definite all'allegato B al D.lgs. 105/2015, dovrà essere riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni.
Attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, procedendo all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalità indicate nell'allegato B al D.lgs. 105/2015.
Trasmettere, alla Prefettura, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il Prefetto, quindi, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di Emergenza Esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il Dipartimento della Protezione Civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti RIR e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.lgs. 334/99. Il PEE è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
I gestori degli Stabilimenti di soglia superiore, ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del D.lgs. 105/2015, debbono:
Adempiere a tutti gli obblighi già descritti per gli Stabilimenti di soglia inferiore;
Predisporre il Rapporto di Sicurezza (RDS) e trasmetterlo all'Autorità competente preposta alla sua valutazione (CTR dei Vigili del Fuoco), per la formulazione delle relative conclusioni (Istruttoria Tecnica). Il Rapporto di Sicurezza, di cui il documento che definisce la Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti è parte integrante, contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 al D.lgs. 105/2015 e deve dimostrare che:
a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3 al D.lgs. 105/2015, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B dello stesso decreto, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
d) sono stati predisposti i Piani di Emergenza Interna (PEI) e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE);
e) sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
Il Rapporto di Sicurezza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dello stabilimento con aggravio del preesistente livello di rischio, e comunque ogni cinque anni. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del Rapporto di Sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per la valutazione del RdS da parte dell'autorità competente sono definiti all'allegato C al D.lgs. 105/2015.
· Predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI), previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, con le modalità ed i contenuti minimi di cui all'allegato 4, punto 1 del D.lgs. 105/2015. Il PEI deve essere adottato nello stabilimento (prima di dare inizio all'attività) e riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
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