di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
La VIA è uno strumento di supporto per l'Autorità decisionale, necessario per individuare, descrivere e valutare in termini non solo economici gli effetti dell'attuazione o meno di un determinato progetto.
La procedura di VIA è strutturata sul principio dell'azione preventiva in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché contrastarne successivamente gli effetti.
E' una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla pubblica amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente un determinato progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, nonché dalla partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità.
La procedura tecnico amministrativa di VIA prevede:
l'acquisizione e l'analisi dei dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento
dell'ambiente;
l'analisi delle caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
la formulazione di previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali;
la formalizzazione di procedure tecnico-amministrative;
l'attivazione di istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica);
la formulazione di sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.
Nella VIA sono valutati e computati effetti diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi.
La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro:
essere umano, fauna e flora
suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio
beni materiali e patrimonio culturale.
Gli attori interessati alla procedura di VIA sono:
Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto assoggettato alle disposizioni legislative in materia di VIA.
Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA. In particolare le Autorità competenti sono:
per le VIA in sede statale - i progetti di cui all'allegato II della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali - Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale;
per le VIA sottoposte alle disposizioni delle leggi regionali - i progetti di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (52 05) - Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali (52 05 07).
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.
La procedura di VIA prevede i seguenti atti:
lo Studio di Impatto Ambientale
gli elaborati di progetto
una sintesi non tecnica destinata all'informazione del pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione,
documentazione di avvenuta pubblicazione.
Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) costituisce un documento tecnico-scientifico che riporta l'analisi e le motivazioni degli impatti negativi sull'ambiente, descritti il più oggettivamente possibile, al fine di consentire la formulazione del giudizio di compatibilità.
I contenuti dello Studio di Impatto ambientale sono definiti dall'art. 21 del D.Lgs 152/06.
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